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Quando in un alloggio è stato modificato l’impianto di riscaldamento condominiale a colonne montanti, trasformandolo a pavimento radiante e/o con termoconvettori, è possibile l’installazione dei ripartitori di calore in tutti gli altri appartamenti?

Si. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione o una inefficienza in termini di costi e/o una sproporzione rispetto ai risparmi energetici L’installazione è possibile, ma bisognerà procedere in due modi differenti: nell’alloggio modificato, l’utente dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti (contatori di calore), come previsti dal comma 5, lettera b) dell’art. 9 del D. lgs. n. 102/2014; mentre in tutti gli altri alloggi, sarà possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto (valvole termostatiche e ripartitori di calore), come previsto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D. lgs. n. 102/2014.

Argomenti utili

Come si ripartisce la quota a millesimi?

La norma tecnica italiana attualmente in vigore è la UNI 10200, e definisce la ripartizione della quota involontaria secondo la nuova tabella millesimale del fabbisogno

Cosa si intende per periodo di conteggio?

Il periodo di conteggio è un intervallo di tempo stabilito per la ripartizione dei costi. Solitamente per i consumi di riscaldamento inizia dall’accensione dell’impianto di